Sulla base del recente chiarimento in tema di reclamo e mediazione, fornito con la circolare 38/E dall’Agenzia delle entrate, emerge che la mediazione fiscale può condurre a una riduzione delle sanzioni del 35%, irrogabili sul minimo edittale previsto dalla legge.
Il decreto attuativo della riforma, il dlgs 156/2015, ha sostituito integralmente l’art. 17-bis, del dlgs 546/1992, riguardante l’istituto del reclamo e mediazione. Le novità – afferma ancora l’Agenzia delle Entrate – si rendono applicabili alle controversie delle Entrate pendenti all’1/1/2016, ma se la mediazione risulta perfezionata attraverso il relativo pagamento, la misura della riduzione e le modalità di pagamento rimangono inalterate, rendendosi così applicabile la disciplina ante riforma.
Ancora, l’Agenzia ricorda che tale istituto è esteso a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari della riscossione e alle controversie aventi come oggetto il catasto che precedentemente erano escluse in quanto di valore indeterminabile. Ricorda altresì che lo stesso istituto ha per oggetto le controversie di valore inferiore a 20 mila euro (al netto di sanzioni e interessi) e la riduzione della sanzione al 35%, collegata alla determinazione basata sul minimo edittale e non sul massimo, rende ancora più appetibile il suo ricorso.
È possibile procedere a conciliazione anche per le cause oggetto di reclamo e, con riferimento al pagamento, alla stessa stregua della conciliazione, si rendono applicabili, ai sensi del comma 6, del citato art. 17-bis, le disposizioni relative all’accertamento con adesione, di cui all’art. 8, dlgs 218/1997, tenendo conto che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, con aggravio di interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.