Se si effettua un bonifico per godere delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni, e l’effettuazione del bonifico è errata poiché priva di dati necessari (ad esempio, il codice fiscale del beneficiario della detrazione), il documento non sarà valido per poter godere dei benefit. Ma non tutto è perduto.
Di fatti, nell’ipotesi di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, e anche per quelle per l’installazione dell’impianto fotovoltaico su abitazione, l’agevolazione non può essere riconosciuta se il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma, ovvero: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva/codice fiscale del beneficiario del pagamento (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014). Ma cosa si può fare per rimediare all’errore?
Come anticipavamo, non tutto è perduto. Di fatti, nel caso in cui sia ad esempio stato omesso il codice fiscale dei beneficiari del diritto alla detrazione o il codice fiscale o partita Iva dell’impresa installatrice dell’impianto fotovoltaico, si può scegliere di ripetere il pagamento con bonifico indicando i codici fiscali (facendosi naturalmente restituire quanto pagato in precedenza). In caso contrario, la detrazione non può essere applicata visto e considerato che se in caso di omissione di indicazione del beneficiario nella fattura, è sempre possibile la successiva integrazione della stessa con l’esatta indicazione, lo stesso si ritiene non possa valere nel caso di specie in quanto omettendo anche il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa, la banca che ha effettuato l’accredito all’impresa non ha potuto effettuare la ritenuta dell’8% sull’importo del bonifico.
Bonifico ristrutturazioni: come usufruire delle detrazioni
Ricordiamo a questo punto del nostro approfondimento che per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori e solo se è prevista, una comunicazione con raccomandata A.R.,
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale. Dal documento devono risultare in modo univoco
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Fatto ciò, in sede di dichiarazione dei redditi andranno inseriti i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione sulla casa.
A richiesta dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo della corretta fruizione delle detrazioni bisognerà anche presentare:
- abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se risulta essere dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
ricevute dei bonifici di pagamento.