Con la sentenza n. 15742/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che il preliminare di compravendita di una unità immobiliare risulta essere valido anche se la copertura del tetto è in eternit. Nel caso in esame, due coniugi promissari acquirenti di un immobile venivano a conoscenza solo successivamente che la copertura dell’edificio in cui era ubicato l’immobile era realizzata in tale materiale, e avevano domandato – di conseguenza – la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore accusato di aver nascosto un vizio della cosa venduta.
La Corte d’appello rigettava tuttavia la domanda dei coniugi, sostenendo che anche se l’eternit non era stato rimosso, non sussisteva alcun pericolo per la salute, come accertato dal controllo dell’Arpa. I promissari acquirenti proponevano pertanto ricorso in Cassazione, ottenendo tuttavia una risposta non soddisfacente.
La Suprema Corte ha infatti precisato che i giudici di secondo grado avevano già tenuto conto della pericolosità dell’amianto in generale, escludendola tuttavia sulla base dell’accertamento eseguito dall’Arpa. Ne consegue che i giudici di appello avevano ben ritenuto che l’appartamento promesso in vendita fosse attualmente idoneo ai fini abitativi e che la presenza della copertura in amianto non ne diminuisse il valore in misura tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Infine, gli stessi giudici della Corte avevano ribadito che il richiamo alla legge a tutela dell’ambiente e della salute non fosse affatto necessario, poiché contiene il divieto, per il futuro, di commercializzare e di utilizzare materiali costruttivi in fibrocemento senza tuttavia imporre la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo invece solamente l’obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti in buono stato.